La nomina dell’amministratore GIudiziale

In certi casi, quando manca completamente un Amministratore di Condominio e sussistono i requisiti per la nomina obbligatoria di un nuovo amministratore (ad esempio, quando il numero dei condomini supera gli otto), l’incarico può essere conferito dall’Autorità Giudiziaria anziché dall’Assemblea condominiale.

Il procedimento per questa nomina avviene presso gli Uffici della Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente del luogo in cui si trova il condominio. Affinché il procedimento sia valido, devono verificarsi due condizioni: i condomini devono essere più di otto e deve essere stato tentato invano il processo di nomina da parte dell’Assemblea.

Il ricorrente presenta il suo caso in carta semplice o utilizzando moduli predisposti dalla cancelleria della Volontaria Giurisdizione, includendo l’istanza di nomina e la richiesta di fissare un’udienza per la decisione. Deve inoltre allegare al ricorso il verbale o i verbali dell’Assemblea in cui è evidenziata l’assenza di nomina. Il Giudice fissa quindi un’udienza mediante decreto, e il ricorrente notifica il ricorso e il decreto agli altri condomini non ricorrenti o all’Amministratore non confermato entro il termine stabilito dal Giudice.

Una volta che il Tribunale, in Camera di Consiglio, sostituisce la volontà assembleare inerte nominando un Amministratore giudiziario, questi assume tutti i poteri, doveri e responsabilità di un Amministratore condominiale nominato dall’Assemblea. Tuttavia, la sua nomina deriva dall’Autorità Giudiziaria anziché dall’Assemblea stessa.

L’incarico dell’Amministratore giudiziario non ha una durata stabilita nel provvedimento di nomina. Potrebbe durare fino a quando l’Assemblea non nomina un nuovo Amministratore, oppure, se l’Assemblea non interviene, dura un anno dalla data del provvedimento, con rinnovo automatico di un anno alla prima scadenza.

Il compenso dell’Amministratore nominato dall’Autorità Giudiziaria deve essere specificato in modo analitico nel decreto di nomina, seguendo gli stessi criteri di remunerazione di un Amministratore nominato dall’Assemblea. Inoltre, l’Amministratore giudiziario deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti per lo svolgimento dell’attività di Amministratore di Condominio, come previsto dalla legge.