I dati da comunicare all’amministratore

Vivere all’interno di un condominio comporta onori e oneri ovvero il rispetto di alcune norme di legge nel rapporto con l’amministratore.

Quest’ultimo detiene specifici poteri che consentono di acquisire e gestire informazioni rilevanti al fine di garantire un’adeguata gestione della cosa comune.

Tra questi è compreso quello di raccogliere tutti i dati necessari per identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio, che includono generalità complete comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio, nonché i dati catastali. Vediamo meglio in questo articolo:

Amministratore di un condominio, quali sono le comunicazioni obbligatorie
In caso di stipula di un atto di compravendita di un’unità immobiliare all’interno del condominio, il venditore e l’acquirente sono tenuti a informare l’amministratore.

Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui l’immobile oggetto di transazione risulti proveniente da una donazione o da una successione ereditaria.

Spetta poi all’amministratore aggiornare l’anagrafe condominiale, ovvero il registro che conserva i dati anagrafici dei proprietari delle unità immobiliari.

A tal fine, è necessario comunicare all’amministratore le generalità complete del nuovo proprietario, comprensive di codice fiscale e di residenza o domicilio, nonché i dati catastali relativi all’unità immobiliare oggetto di compravendita.

Dopodiché, nel caso in cui il proprietario di un’unità immobiliare condominiale intenda darla in locazione, è tenuto a comunicare all’amministratore i dettagli del contratto di locazione, compresi l’identità del conduttore e la durata del contratto stesso.

Allo stesso modo, nel caso in cui il proprietario decida di vendere o donare la nuda proprietà riservandosi l’usufrutto, o viceversa, l’amministratore deve essere informato sui dati del nudo proprietario e dell’usufruttuario.

In tutte queste situazioni, l’amministratore deve tempestivamente informato per garantire una corretta gestione della cosa comune.

Nel caso in cui il proprietario di un’unità immobiliare condominiale intenda avviare lavori all’interno o all’esterno della sua proprietà, deve quindi informare l’amministratore.

La comunicazione non è una richiesta di autorizzazione, ma una mera formalità di natura preventiva.

L’amministratore ha infatti il dovere di verificare l’assenza di eventuali danni per le parti comuni dell’edificio e di adottare le necessarie precauzioni per tutelare l’interesse della collettività condominiale.

L’obbligo di comunicazione preventiva ricorre anche nel caso in cui i lavori interessino parti comuni dell’edificio, sempre al fine di garantire una corretta gestione della cosa comune.

Ricordiamo quindi il caso più recente stabilito dal tribunale, secondo cui in caso di cambio di residenza bisogna avvisare l’amministratore di condominio.

Proprio perché l’amministratore di condominio si occupa della tenuta del registro dell’anagrafe condominiale che contiene le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento.

Rischi per mancata comunicazione all’amministratore delle informazioni obbligatorie
In relazione al subentro di nuovi proprietari, i condomini sono tenuti a comunicare all’amministratore, entro 60 giorni e per iscritto, qualsiasi variazione dei dati relativi alla proprietà dell’immobile.

L’amministratore, in caso di mancata comunicazione o di comunicazione incompleta o errata, è tenuto a richiedere le informazioni necessarie agli interessati mediante lettera raccomandata.

In caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’amministratore ha l’obbligo di acquisire le informazioni necessarie, addebitando i costi sostenuti ai responsabili dell’omessa o incompleta comunicazione. L’obiettivo è garantire la corretta gestione e amministrazione della cosa comune condominiale.

In relazione all’avvio di lavori, ricordiamo l’articolo 1122 del Codice civile secondo cui il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea. Se non lo fa va incontro a rischi di natura civile.