Che cos’è l’Ecobonus
L’Ecobonus 110 è una misura finanziaria che prevede alcune agevolazioni fiscali per i lavori condominiali. Introdotto con l’articolo 119 del Decreto legge n. 34 del 2020 (il cosiddetto “Decreto Rilancio”), l’Ecobonus 110 prevede una detrazione fiscale fino al 110% sull’importo di tutti gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli stabili. Il bonus può essere richiesto sia per lavori che si svolgono nei singoli appartamenti sia, ed è il caso più frequente, per interventi strutturali che riguardano le zone comuni di un condominio. Per i lavori di tipo condominiale la scadenza per ottenere la detrazione del 110% è stata fissata al 31 dicembre 2023: nei due anni successivi la detrazione scenderà rispettivamente al 70% e al 65%.
Prima di capire come usufruire di questo bonus e quali lavori sono coperti è necessario fare chiarezza sulla differenza tra questo tipo di incentivo e altre analoghe agevolazioni fiscali in materia immobiliare.
Ecobonus, Sismabonus e Superbonus: le differenze
Nell’ambito degli incentivi per i lavori condominiali è frequente sentir parlare di “Ecobonus”, “Sismabonus” e “Superbonus”: questi termini, pur riferendosi ad agevolazioni fiscali per lavori di ottimizzazione energetica e strutturale degli stabili, si riferiscono a interventi di tipo diverso.
L’Ecobonus prevede una detrazione fiscale su tutti e soli gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, mentre il Sismabonus si applica agli interventi a scopo antisismico come, ad esempio, la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale degli edifici per le abitazioni che si trovino in zone a forte rischio sismico. Il Superbonus, infine, è una misura cumulativa che comprende sia l’Ecobonus che il Sismabonus e prevede una detrazione fiscale su lavori di miglioramento sia energetico che antisismico.
Ecobonus 110: lavori trainanti e lavori trainati
L’Ecobonus 110 per il condominio può essere riconosciuto per due diversi tipi di lavori: i lavori trainanti e i lavori trainati. Rientrano nella definizione di lavori trainanti le seguenti misure:
1. Gli interventi di isolamento termico che coprano almeno il 25% della superficie opaca dello stabile (il rifacimento del cosiddetto “cappotto termico” del palazzo);
2. Gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti con altri più sostenibili a livello energetico;
3. Nei casi di edifici unifamiliari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione tradizionali con nuovi impianti di tipo ibrido o geotermico.
Oltre a questi interventi, l’Ecobonus 110 può essere riconosciuto anche per lavori di minore entità che siano eseguiti contestualmente ai primi e che per tale motivo vengono definiti “interventi trainati”. La casistica degli interventi trainati comprende i lavori per l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle pertinenze degli edifici, le schermature solari, la sostituzione di infissi e serramenti, la realizzazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nonché tutti gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche come la costruzione di ascensori e montacarichi.
I requisiti per accedere all’Ecobonus 110
Pur trattandosi di un’agevolazione fiscale di ampia portata, l’Ecobonus 110 è applicabile solo ad alcuni tipi di stabili. Sono esclusi dall’incentivo, ad esempio, gli edifici di nuova fabbricazione e gli aumenti volumetrici di edifici già esistenti: il bonus può essere richiesto solo per lavori di riqualificazione di condomini già dotati di sistemi energetici che comprendano almeno un intervento trainante.
Per poter beneficiare della detrazione del 110% sull’importo delle spese i lavori devono garantire all’edificio il salto di almeno due classi energetiche. Qualora questo salto non fosse possibile l’edificio dovrà comunque passare alla classe energetica più alta. Tale passaggio andrà documentato tramite il rilascio, da parte del tecnico incaricato, dell’Attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo lo svolgimento dei lavori. Sono esclusi dall’obbligo del salto energetico di due classi gli immobili che appartengono alle categorie catastali A1, A8 e A9.
È inoltre necessario specificare che l’agevolazione non è cumulabile con altri tipi di incentivi: per poterne fruire, l’immobile che ne faccia richiesta non deve essersi avvalso di altri bonus messi a disposizione dalle regioni, dallo Stato o dall’Unione europea.
La procedura per ottenere l’Ecobonus 11
Il condominio che desideri ottenere l’Ecobonus 110 dovrà, in prima istanza, rivolgersi all’amministratore e convocare una riunione per raccogliere il consenso degli interessati e discutere gli interventi da effettuare. È importante che l’amministratore presenti ai condomini un preventivo il più possibile dettagliato sui lavori da svolgere: tra le voci di spesa si dovrà tenere conto anche del compenso dei tecnici incaricati di verificare la fattibilità dei lavori ai fini dell’accesso all’Ecobonus 110.
Una volta ottenuta l’approvazione della delibera, l’accesso alla detrazione fiscale potrà avvenire in tre modi diversi: con detrazione nella dichiarazione dei redditi, tramite un contributo anticipato da parte dell’impresa incaricata dei lavori o tramite cessione del credito d’imposta a banche o altri intermediari finanziari. Negli ultimi due casi sarà necessario dare specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate.