Il Decreto Legge n. 11 del 16/02/2023, immediatamente pubblicato in G.U. ed in vigore da oggi, all’art. 1, ribadisce che la responsabilità dei cessionari della detrazione può essere rilevata, in caso di frode, solo nel caso in cui la condotta del cessionario, fornitore o banca che sia, concorra alla violazione.
Dunque, ancora una volta, è tutelata la buona fede dei cessionari, a meno che, ribadiamo, non esista CONCORSO NELLA VIOLAZIONE con dolo o colpa grave. Il concetto non sembra essere chiaro alle banche che continuano ad arrogarsi poteri di controllo che nessuno ha mai attribuito loro, con l’effetto di allungare di moltissimo i tempi di liquidazione delle somme in cambio delle detrazioni cedute dai fornitori. Addirittura, viene previsto un elenco di documenti che, se in possesso del cedente, esonerano questi da qualsiasi responsabilità . Infine, il concetto viene rafforzato dalla norma laddove prevede che l’assenza di parte della documentazione di seguito citata, non costituisca comunque prova di dolo o colpa grave nel concorso alla violazione, essendo sempre possibile, per il cedente, dimostrare la propria diligenza, mentre, l’onere della prova ricade TOTALMENTE sull’Agenzia delle Entrate.
Una volta messi al sicuro sempre di più gli intermediari finanziari, all’articolo successivo, il Decreto prevede la fine delle cessioni di qualunque detrazione a far data da oggi. La disposizione non è retroattiva e non si applica, in caso di Superbonus, qualora la data di presentazione della CILA e la data della delibera di approvazione dei lavori non siano successive al 16/02/2023 e, per tutte le altre detrazioni, risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo o, in assenza di tale obbligo, siano iniziati i lavori.
I documenti che, per legge, garantiscono il cedente che li possiede sono i seguenti:
- Titolo edilizio abilitativo degli interventi;
- Notifica preliminare all’ASP oppure, ove non prevista, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di inizio dei lavori;
- Visura catastale ante operam o, domanda di accatastamento;
- Fatture e bonifici;
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese;
- Delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabelle millesimali utilizzate per la ripartizione della spesa
- Nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dal D.M. del 06 agosto del 2020
- Visto di conformitÃ
- Attestazione (antiriciclaggio) da parte dei soggetti obbligati e coinvolti nelle cessioni della detrazione, riguardante il rispetto dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette e dell’obbligo di astensione in casi di impossibilità oggettiva nell’eseguire l’adeguata verifica della clientela.
Fine delle cessioni, dunque. Per i casi in cui restano in vita per questioni di date, le banche sono ipergarantite come mai fino ad ora. Dunque, la misura non dovrebbe avere impatto sui lavori per i quali le cessioni sono ancora possibili.